“[…] I terreni di cui sia stata acquisita, nel modo appena descritto o in altro, la demanialità civica,
posseduti da Comuni o frazioni di Comuni, università ed altre associazioni agrarie comunque
denominate, convenientemente utilizzabili per la coltura agraria (L. n. 1766 del 1927, art. 11), sono,
a loro volta, destinati ad essere ripartiti, secondo un piano tecnico di sistemazione fondiaria e di
avviamento colturale […]
Cass. civ., Sez. II, 21 giugno 2022, n. 19941
– in Giurisprudenza italiana, 10, 2022, pag. 2047 e ss., con commento di Francesco Antonio
Genovese, Estinzione degli usi civici per affrancazione: la liquidazione invertita.