Proprieta'

PROPRIETA’: Servitù – Servitù a vantaggio futuro di un fondo esistente – Servitù a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare – Differenza.

“[…] la servitù costituita per assicurare al fondo un vantaggio futuro, secondo la previsione dell’art.
1029 c.c., comma 1, ha efficacia immediata, ossia dal momento stesso della sua costituzione, purchè
l’utilitas, che essa tende ad assicurare al fondo dominante, in quanto connessa con la futura destinazione
o utilizzazione del fondo dominante, sia almeno eventuale […], secondo criteri di normale valutazione,
avuto riguardo alle possibili e verosimili prospettive di sfruttamento del fondo medesimo. L’immediatezza
degli effetti della servitù costituita per un vantaggio futuro importa che ne sia ammesso l’esercizio anche
quando quel vantaggio non si possa ancora realizzare o, comunque, non lo si possa attuare nella sua
pienezza […].

Cass. civ., Sez. II, 8 novembre 2022, n. 32858
in Giurisprudenza italiana, 1, 2023, pag. 1 e ss., con nota di Francesco Antonio Genovese, Servitù per
vantaggio futuro e servitù in favore di edificio da costruire.

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