“[…] l’indennità dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di
passaggio coattivo non rappresenta il corrispettivo dell’utilità conseguita dal fondo dominante, ma
un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, cosicchè per la
sua determinazione si deve tenere conto del pregiudizio subito dal fondo servente […]
Cass. civ., Sez. II, 22 settembre 2022, n. 27719
– in Guida al Diritto, 44, 2022, pag. 96.