“[…] Il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio nel giudizio di appello che
si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica nelle cause civili di competenza del
giudice di pace, poichè tali cause non sono ricomprese nell’elenco di cui alla L. n. 479 del
1999, art. 7 norma che deroga alla regola generale secondo la quale il patrocinio legale è
subordinato al superamento dell’esame di Stato e all’iscrizione all’albo degli avvocati e, quindi, di
stretta interpretazione” […].
Cass. civ., Sez. II, 12 febbraio 2021, n. 3676
– in Giurisprudenza italiana, 12, 2021, pag. 2626, con commento di Alessia Vanni, Lo ius
postulandi del praticante abilitato nelle cause d’appello.