Nel sistema che regola la Cassa di previdenza forense, anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l’anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo.
Cass. civ. Sez. lavoro, ord. 18 gennaio 2021, n. 694
– in Il Foro italiano, 4, 2021, pag. 1288 e ss. con con nota di L. Carbone