1. “[…] Le disposizioni contenute nell’art. 36 dell’ordinamento forense contengono un’eccezione al
combinato disposto di cui agli artt. 285 e 170 c.p.c., il quale stabilisce che il termine di 30 giorni
per ricorrere verso la sentenza del CNF decorre dalla notifica della stessa a richiesta d’ufficio
eseguita nei confronti dell’interessato personalmente e non già del suo procuratore, considerato
che non ricorre qui la ratio della regola generale della necessità della notifica al difensore […]
Cass. civ., Sez. Unite, 4 novembre 2021, n. 31570
– in Guida al Diritto, 4, 2022, pag. 82.