Professioni

PROFESSIONI: 1. Professioni – Comune e provincia – Avvocato – Compensi – Regolamento comunale – Tetto di spesa annuale – Inderogabilità – Erogazione negli anni successivi – Impossibilità – Ragioni.

1. La norma regolamentare con cui il comune dispone, in materia di compensi agli avvocati del
comune stesso, che “i compensi maturati che eccedono il tetto annuale non possono essere liquidati
nell’annualità successiva” va interpretata nel senso che essa esclude la possibilità di differire a tutti
gli anni successivi la corresponsione dei compensi non erogabili nell’anno di pertinenza per il
superamento dei limiti annuali, e non nel senso letterale della esclusione della liquidazione nella sola
annualità ‘successiva’ a quella di maturazione del relativo credito. Infatti, la norma regolamentare va
letta alla luce della norma primaria di cui all’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, la cui ratio è quella di
contenere la spesa pubblica; finalità che resterebbe frustrata se le erogazioni eccedenti il tetto fossero
semplicemente differite ad annualità successive.

Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 21 maggio 2024, n. 4489

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