1. Nel caso di specie, al netto dell’epigrafe e delle ulteriori parti escluse ai sensi dell’art. 4, il numero
massimo di 70.000 caratteri consentiti, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lett. b) del
menzionato decreto, risulta utilizzato ed esaurito a p. 52 del ricorso, prima della articolazione dei
motivi di appello che quindi il Collegio non è tenuto ad esaminare, quale sanzione prevista dal
legislatore per i casi di violazione del principio di sinteticità degli atti processuali previsto dall’art. 3
c.p.a. Ne discende che il ricorso, in presenza di motivi di appello che il collegio non è tenuto ad
esaminare diviene inammissibile perché, in relazione ad una parte essenziale per la identificazione
della domanda – richiesta dall’art. 44, comma 1, lett. b) c.p.a. a pena di nullità -, viene meno
l’obbligo di provvedere e con esso la stessa possibilità di esame della domanda.
Consiglio di Stato – Sezione Quarta – Sentenza 13 ottobre
2023, n. 8928, in Guida al Diritto, n. 41, pag. 104, con commento di D. Ponte: ”Sinteticità”, essenza
del nuovo rito processuale amministrativo