“[…] Spetta all’amministrazione in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio stabilire il
rapporto tra l’infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un
apprezzamento di larga discrezionalità, disponendo essa di un ampio potere discrezionale
nell’apprezzare autonomamente le varie ipotesi disciplinari […]
Cons. Stato, Sez. II, 21 marzo 2022, n. 2001