“[…] La norma del comma 2 dell’art. 21 octies prevede altresì che “il provvedimento
amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del
procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento
non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Cons. Stato, Sez. II, 14 marzo 2022, n. 1790
– in Giurisprudenza italiana, 5, 2022, pag. 1058 e ss., con commento a cura di Claudio Contessa, Art. 21 octies della L. n. 241/1990 e attività discrezionale della P.A.