Fabio Saitta, Per un contraddittorio “preso sul serio” nei procedimenti esecutivi, in Dir. amm., 2, 2022, pag. 395 e ss.
SOMMARIO: 1. Gli sforzi della dottrina per procedimentalizzare l’attività amministrativa di esecuzione nel silenzio del legislatore. 2. L’introduzione della regola della “previa diffida” nella riforma della legge sul procedimento. 3. L’art. 823, comma 2, c.c. emblematico di una giurisprudenza inspiegabilmente restia al cambiamento. 4. Le ragioni che impongono di “prendere sul serio” la partecipazione, presupposto indispensabile per un “giusto procedimento”.
ABSTRACT: Muovendo dal convincimento che pure nei procedimenti esecutivi l’istituto della diffida, anche ove non codificato nell’ambito di un procedimento tipico previsto dalla legge, costituisca ormai un principio generale alla luce dell’art. 21-ter della legge n. 241 del 1990, l’A. critica la prevalente giurisprudenza amministrativa, che continua ad ignorare quasi del tutto l’anzidetta disposizione e, nonostante l’art. 823 c.c. sia chiaramente riferito ai soli beni demaniali, non esita a desumere da tale disposizione un potere atipico ed innominato di autotutela esecutiva esercitabile anche nei confronti dei beni del patrimonio indisponibile e ritiene che si possa tranquillamente derogare alla regola del contraddittorio nei procedimenti esecutivi.