“[…] L’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che
esso non osta ad una normativa nazionale […]
Corte giust. Unione europea, Sez. III, 28 marzo 2022, causa C-319/20
– in Guida al diritto, 22, 2022, pag. 46.