Privacy, Rassegna

PRIVACY: 1. Personalità (diritti della) – Riservatezza – In genere – Trattamento dati personali – Consenso validamente prestato – Informazioni su finalità e modalità del trattamento – Oggetto – Estensione a modalità attraverso algoritmo – Nozione – Sussistenza – Necessità di spiegazione del linguaggio matematico – Esclusione – Fattispecie., 2. Persona fisica e diritti della personalità — Trattamento dei dati personali — Tipologia, modalità, volume dei dati trattati — Espressione del consenso informato — Necessità — Limiti — Fattispecie.

1. In tema di trattamento dei dati personali, il consenso dell’interessato può ritenersi validamente
prestato ove sia espresso in riferimento ad informazioni circa le finalità e le modalità del
trattamento; ne consegue che, ove i dati personali siano inseriti in un algoritmo, il consenso
dovrà avere ad oggetto anche le modalità di tale procedimento, non occorrendo, invece, che il
linguaggio matematico ed informatico sia osteso agli utenti, né che dagli stessi sia effettivamente
compreso. (Nella specie, la S.C. ha affermato che, in relazione ad un trattamento di dati da parte
di un’associazione, effettuato al fine di elaborare profili reputazionali concernenti persone fisiche
e giuridiche attraverso un algoritmo di calcolo, doveva ritenersi validamente prestato un
consenso che aveva ad oggetto un determinato sistema di parametri, non ritenendo invece
necessario che fosse indicato il peso specifico delle singole componenti considerate o i
meccanismi matematici di interazione tra i vari fattori).
2. Per integrare i presupposti del libero e specifico consenso al trattamento di dati per l’uso in un
servizio che garantisce l’onorabilità di persone fisiche ed enti, è richiesto che l’aspirante
associato sia in grado di conoscere l’algoritmo reputazionale inteso come procedimento
affidabile per ottenere un certo risultato o risolvere un certo problema; e che detto algoritmo
venga descritto all’utente in modo dettagliato e non ambiguo, come capace di condurre al
risultato in un tempo definito (si è altresì precisato che il fatto che il procedimento, spiegato con
i termini della lingua comune, sia altresì idoneo ad essere tradotto in linguaggio matematico è
tanto necessario e certo, quanto irrilevante, poiché non è richiesto né che tale linguaggio
matematico sia esteso agli utenti, né che essi lo comprendano; ciò che rileva è che sia possibile
tradurre in linguaggio matematico/informatico i dati di partenza, cosicché il tutto divenga
opportunamente comprensibile dalla macchina, grazie ai soggetti esperti programmatori,
secondo le sequenze e le istruzioni tratte dai dati «in chiaro»).

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza, 10 ottobre 2023 n. 28358 in Il Foro Italiano, n. 1/2024, pag. 246: “Reputazione, proiezione di sé e diritto all’oblio: le diverse sfumature del caso Mevaluate” di E. Falletti

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