“[…] Gli Stati possono adottare norme volte a salvaguardare il bilancio dello Stato e intervenire
sul regime pensionistico per assicurare una parità di trattamento ma non possono adottare leggi
che, a causa dell’applicazione retroattiva […]
Corte europea dei diritti dell’Uomo, Sez. I, 17 febbraio 2022, Ric. 46586/14.
– in Guida al diritto, 8, 2022, pag. 120 e ss., con commento di Marina Castellaneta, Gli Stati
membri possono modificare i regimi pensionistici ma senza interferire nei procedimenti in corso.