“[…] la determinazione avversata, priva di riferimenti normativi, prospettando il “rischio per la salute
pubblica” in correlazione alla dispersione delle fibre di amianto, è riconducibile nell’art. 54, comma
4, D. Lgs. n. 267/2000, a mente del quale “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto
motivato provvedimenti [, anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità
pubblica e la sicurezza urbana. …” […]
Tar Calabria – Catanzaro, Sez. I, 10 luglio 2023, n. 1005