1. Sono inconferenti ed irrilevanti i profili di incostituzionalità del divieto di utilizzo dell’ayahuasca
nell’ambito religioso del “Santo Daime”.
L’interesse religioso all’uso della bevanda denominata “Santo Daime” potrebbe ricevere
riconoscimento e tutela, non attraverso la domanda di annullamento del d.m. del 23 febbraio 2023
nella sua interezza, bensì attraverso il conseguimento, in presenza dei presupposti, di un’apposita
deroga autorizzativa all’uso controllato, in un contesto rituale, di minime quantità di ayahuasca diluita
nella suddetta bevanda.
In questi termini, il diritto di professare la propria religione viene bilanciato con le prioritarie esigenze
di tutela dell’ordine pubblico e con il diritto alla salute.
2. E’ pieno il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica esercitata dall’amministrazione,
soprattutto quando i campi del sapere ai quali fa rinvio la norma incompleta e ai quali deve attingere
l’amministrazione ai fini del provvedere appartengano all’area delle scienze esatte, suscettibili di
prova sperimentale ripetibile, e non all’area delle scienze sociali o scienze umane, che presentano,
invece, margini molto ampi di opinabilità.
(Nella fattispecie in esame, la sezione ritiene che il giudizio tecnico-scientifico svolto
dall’amministrazione, sulla base dei pareri dell’ISS e del Consiglio superiore di sanità, riferito
all’ayahuasca, circa la capacità delle suddette sostanze di produrre effetti sul sistema nervoso centrale
e determinare dipendenza fisica o psichica, non sia infirmato dalle deduzioni e produzioni di parte
appellante, riferite essenzialmente all’assenza di tali effetti nella bevanda denominata “Santo
Daime”).
Consiglio di Stato, Sezione Terza, 20 novembre 2023, n. 9897 in Giurisprudenza Italiana, n. 2/2024, p. 263: “Libertà religiosa e tutela del diritto alla salute” di C. Contessa