Lavoro

LAVORO: – Lavoro subordinato (nozione, differenze dall’appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – Trasferimento d’azienda – In genere – Trasferimento o conferimento di attività da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici o privati – Personale trasferito – Art. 2112 c.c. – Applicabilità – Necessario trasferimento di azienda – Esclusione.

1. In tema di trasferimento o conferimento di attività da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti
pubblici o privati, al personale trasferito è applicabile la tutela prevista dall’art. 2112 c.c., dovendosi
escludere, in forza del richiamo di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, che la stessa richieda una
vicenda traslativa di un’azienda in senso tecnico – purché il passaggio dei dipendenti sia effettivo –
senza che ciò comporti garanzia di continuità del rapporto di lavoro dall’amministrazione pubblica al
nuovo soggetto giuridico.

Cassazione Civile, Sezione lavoro, Ordinanza 8 febbraio 2023, n. 3747 in Giurisprudenza Italiana, n. 1/ 2024, pag. 149: “Trasferimento d’azienda e trasferimento di attività – Trasferimento di attività pubbliche e tutele giuslavoristiche: il rinvio includente all’art. 2112 c.c.” di A. Federici

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