Lavoro

LAVORO: 1. Lavoro (rapporto di) — Condotta extralavorativa — Rilevanza come molestia sul luogo di lavoro — Presupposti — Giusta causa di licenziamento — Sussistenza – Fattispecie.

1. In tema di licenziamento per giusta causa, configura molestie sul luogo di lavoro il
comportamento del dipendente che, sebbene svolto in contesto extralavorativo, implichi la
violazione di obblighi e doveri connessi al concreto inserimento dell’autore nell’organizzazione
aziendale e in quanto tale abbia un riflesso, anche solo potenziale ma oggettivo, sulla
funzionalità del rapporto, compromettendo le aspettative di un futuro puntuale adempimento.
Nella specie, la banca datrice aveva tratto un particolare e giustificato allarme dai comportamenti
extralavorativi del proprio dipendente, che ricopriva il ruolo di team leader, il quale, rendendosi
oltre modo petulante e per giunta violento in pregiudizio di altre due dipendenti, aveva mostrato
di essere immune da limiti e discipline anche nella gestione dei rapporti di svago con i propri
colleghi.

Cassazione civile, Sezione Lavoro, sentenza 14 dicembre 2023 in Il Foro Italiano, n. 2/2024, pag. 490 con Nota di richiami

vedi il documento