1. Deve considerarsi orario di lavoro non solo il tempo della prestazione effettiva, ma anche il tempo
in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro, nonché presente sul luogo di lavoro. Da ciò
consegue che deve considerarsi orario di lavoro anche l’arco temporale trascorso dal lavoratore
all’interno dell’azienda nell’espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento delle
mansioni affidate.
La rilevazione dell’orario di lavoro mediante registrazione sui sistemi informatici aziendali presso la
postazione di lavoro anziché mediante timbratura ai tornelli marcatempo siti all’ingresso della sede
di lavoro viola la disciplina sull’orario di lavoro per l’omessa retribuzione del tempo trascorso
all’interno dei locali aziendali nell’espletamento di attività prodromiche ed accessorie alla prestazione
lavorativa.
Corte d’Appello Milano, Sezione Lavoro, sentenza 2 marzo 2023, n. 195, in Giurisprudenza Italiana, n. 11/2023, pag. 2432: “La nullità della rilevazione dell’orario di lavoro presso la postazione lavorativa” di P. Tosi e E. Puccetti