1. In materia di malattia professionale contratta nel corso del rapporto di lavoro dal “de cuius”,
da cui sia derivato il decesso di quest’ultimo, la prescrizione del diritto dei superstiti al
risarcimento del danno, sia “iure hereditatis” che “iure proprio”, decorre dal momento della
conoscenza o conoscibilità, da parte dei medesimi – secondo il metro dell’ordinaria diligenza,
tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche -, della malattia, quale danno ingiusto
conseguente al comportamento illegittimo del datore, e del carattere professionale della stessa,
che deve necessariamente comprendere la conoscenza (o possibilità di conoscenza) della
presenza dell’agente nocivo nell’ambito del processo lavorativo e dell’esposizione ad esso del
lavoratore con modalità tali da poter costituire un probabile fattore causale della malattia stessa.
(In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva
dichiarato prescritta la domanda risarcitoria, sul rilievo della conoscenza o conoscibilità della
eziologia della malattia da parte dei ricorrenti per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 277
del 1991 – che ha predisposto cautele per i lavoratori esposti all’amianto -, in assenza, tuttavia,
di qualsiasi accertamento su elementi anche indiziari da cui avrebbero potuto percepire la
derivazione della malattia dall’esposizione del loro congiunto ad agenti nocivi nel corso del
rapporto di lavoro).
Cassazione civile, Sezione Lavoro, sentenza 19 maggio 2023 n. 13806 in Giurisprudenza Italiana, n. 2/2024, pag. 379: “Decorrenza della prescrizione e malattia professionale” di G. Ludovico