1. Circa la presunta carenza di contraddittorio antecedente all’adozione del provvedimento
interdittivo, come sia ormai acquisito in giurisprudenza che il procedimento finalizzato
all’emissione dell’informazione antimafia conosca un’interlocuzione soltanto eventuale e rimessa
all’apprezzamento discrezionale del Prefetto, nei limiti in cui è prevista dall’art. 93, comma 7, del
d.lgs. n. 159 del 2011.
È fuori centro la dedotta carenza di partecipazione procedimentale, in quanto è stato oramai chiarito
sia nella giurisprudenza dell’U.E. (Corte Giustizia UE, sez. IX, ord. 28 maggio 2020, C-17/2020)
sia nella giurisprudenza amministrativa (Cons. St., sez. III, 31 gennaio 2020 n. 820; Cons. St., sez.
III, 20 aprile 2021 n. 3182) che il d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, nel testo ratione temporis vigente,
ha previsto un contraddittorio solo eventuale; ciò è stato giudicato conforme al diritto U.E. e
risponde ai caratteri propri e alla funzione di prevenzione di P.S. di una simile misura
amministrativa, che sovente richiede tempestività e celerità, ferma restando la tutela giurisdizionale
(Cons. St., sez. III, 10 agosto 2020, n. 4979 e 21 ottobre 2020, n. 6374).
2. Né può ritenersi utile a superare detta questione la normativa introdotta dal decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con mod., dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il cui art. 48,
nel modificare l’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159 del 2011, ha previsto ora che: “il Prefetto,
nel caso in cui […] ritenga sussistenti i presupposti per l’adozione dell’informazione
antimafia interdittiva […] e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà
tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di
infiltrazione mafiosa”. Anche in base alla nuova disposizione non sussiste, in ogni caso, un
contraddittorio necessario, bensì una possibilità partecipativa, che rimane ex se condizionata dalle
emergenze delle peculiari esigenze di prevenzione di P.S. […]
TAR Puglia -Bari, Sezione Seconda, Sentenza 5 gennaio 2024, n. 19