Rassegna

INTERDITTIVA ANTIMAFIA: 1. -Interdittiva antimafia -Funzione: massima anticipazione della tutela antimafia -“non manifesta infondatezza del giudizio prognostico” -Sufficienza. 2. -Interdittiva antimafia -Elementi sintomatico-presuntivi -Valutazione in modo unitario e non atomistico -Necessità. 3. -Interdittiva antimafia -Verifica della legittimità dell’informativa antimafia – Ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità dell’impresa ad ingerenze della criminalità – Regola causale del ‘più probabile che non’ -Sufficienza. 4. -Interdittiva antimafia -Verifica della legittimità dell’informativa antimafia -Insussistenza di molti (se non della maggior parte) dei tasselli di cui tale quadro si compone -Inattendibilità dell’interdittiva. 5. -Interdittiva antimafia -Motivazione per relationem sulla base degli atti istruttori – Sufficienza. 6. -Interdittiva antimafia -Verifica della legittimità dell’informativa antimafia -Decorso del tempo dai fatti addebitati -Irrilevanza -Ragioni. 7. -Interdittiva antimafia -Verifica della legittimità dell’informativa antimafia -Attribuzione di incarichi gestionali a soggetti di asserita affidabilità etica e professionale -Irrilevanza. 8. -Interdittiva antimafia -Art. 94-bis d.lvo n. 159/2011 -Gradualità e diversificazione delle misure di prevenzione adottabili in sede amministrativa -Ratio. 9. -Interdittiva antimafia -Occasionalità dell’agevolazione -Presupposti -Individuazione. 10. -Interdittiva antimafia -Giudizi in punto di occasionalità da parte del Prefetto e da parte del giudice della prevenzione -Esiti differenti -Autonomia.

1. Rammenta il Collegio che, come è noto, la prognosi di pericolo d’infiltrazione mafiosa è improntata
ad una logica di massima anticipazione della tutela antimafia: perciò possono assumere rilievo
preponderante semplici fattori induttivi comportanti la “non manifesta infondatezza del giudizio
prognostico” e, nell’ambito del margine amplissimo di discrezionalità valutativa riservato al Prefetto,
l’emergere di tentativi di condizionamento può dunque essere desunto da fatti di per sé privi del
carattere della certezza, ma che, nel loro insieme, siano tali da fondare un giudizio di possibilità che
l’attività d’impresa agevoli, anche in maniera indiretta, le attività criminali, o ne sia in qualche modo
condizionata.
2. Gli elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente
discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata vanno
considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua
connessione con gli altri (ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 19/09/2023, n. 8423).  […]

TAR Puglia Bari, Sezione Seconda, Sentenza 19 febbraio 2024, n. 202

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