Rassegna

INTERDITTIVA AMTIMAFIA: 1. -Interdittiva antimafia. -Presupposto: giudizio di tipo probabilistico fondato sul quadro indiziario -Sufficienza. 2. -Interdittiva antimafia. -Atti istruttori -Motivazione per relationem -Sufficienza. 3. -Interdittiva antimafia. -Favorevoli conclusioni dell’amministratore giudiziario e chiusura del “controllo giudiziario” -Giudicato di accertamento -Insussistenza. 4. -Interdittiva antimafia -Controllo giudiziario -Funzione cautelare e bonificante – Sussistenza-Funzione riabilitante -Insussistenza. 5. -Interdittiva antimafia -Conclusione del controllo giudiziario -Valutazione del Prefetto della permanenza del rischio infiltrativo -Possibilità: limiti. 6. -Interdittiva antimafia -Obbligo del necessario confronto con il potenziale destinatario – Sussistenza -Modalità partecipative – Individuazione. 7. -Interdittiva antimafia -Obbligo di rendere edotto il privato in ordine alle ragioni di reiezione della domanda -Insussistenza. 8. -Interdittiva antimafia -“Misure di prevenzione collaborativa” ex art. 94-bis e misura del controllo giudiziario ex art. 34-bis -Occasionalità dell’agevolazione -Valutazione -Criteri. 9. -Interdittiva antimafia -“Misure di prevenzione collaborativa” ex art. 94-bis e misura del controllo giudiziario ex art. 34-bis -Diversità contenutistica -Individuazione.

1. Gli elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente
discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata vanno
considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua
connessione con gli altri.
Peraltro, proprio perché in questi procedimenti la certezza cede il passo ad un giudizio di tipo
probabilistico fondato sul quadro indiziario, solo il venir meno di molti (se non della maggior parte)
dei tasselli di cui tale quadro si compone non solo fa venir meno la coerenza formale del
ragionamento, ma rende anche il medesimo sostanzialmente inattendibile in ordine alla sussistenza
e alla valenza degli elementi di cui all’articolo 84, comma 4, e all’articolo 91, comma 6, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (in termini, cfr., tra le atre, le sentenze della Sezione nn. 1302
del 2023; 1128 del 2022; 346 del 2018).
2. Occorre altresì rammentare che l’interdittiva deve considerarsi motivata per relationem anche
agli atti istruttori (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6740 del 2020). […]

TAR Puglia -Bari, Sezione Seconda, Sentenza 15 febbraio 2024, n. 190

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