“[…] l’accordo tra Regione e Ente pubblico non economico de quo non dovrebbe neanche essere
soggetto alla normativa prevista dal D.lgs. n. 50/2016 e non dovrebbe rispettare quanto previsto
dall’art. 5, non applicabile perché non si avrebbe a che fare con una concessione o un appalto in
merito ad un servizio pubblico contendibile. Al contrario, lo diverrebbe solo in virtù di una scelta
operata a monte dalla Regione […]
Tar Emilia Romagna – Bologna, Sez. I, 4 maggio 2022, n. 395
– in Guida al diritto, 19, 2022, pag. 64.