Giuseppe Vignera, Sull’accoglimento in rito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, in Riv. Trim. di diritto e procedura civile, 3, 2022, pag. 835 e ss.
SOMMARIO: 1. Premessa riepilogativa delle concezioni sui rapporti tra fase monitoria e fase oppositiva del procedimento d’ingiunzione. 2. Irrilevanza della mancanza dei presupposti specifici dell’ingiunzione ai fini di un accoglimento in rito dell’opposizione. 3. Segue: le assurdità connesse all’opinione contraria. 4. La communis opinio sull’accoglimento in rito dell’opposizione proposta a seguito di tardiva notificazione del decreto ex art. 644 c.p.c.: sua confutazione. 5. Accoglimento in rito dell’opposizione a seguito di decisione definitiva su questioni pregiudiziali attinenti al processo. 6. Obiezioni alla communis opinio sull’accoglimento in rito dell’opposizione a seguito della dichiarazione di incompetenza del giudice dell’ingiunzione e sui supposti limiti della conseguente translatio iudicii ai sensi dell’art. 50 c.p.c. 7. Segue: riesame della questione alla luce di Cass., sez. un., 13 gennaio 2022, n. 927, e, dell’affermata continuità procedimentale tra le due fasi dell’unico processo introdotto con il ricorso ex art. 638 c.p.c. 8. Segue: confutazione dell’argomentazione basata sulla c.d. competenza funzionale del giudice dell’opposizione. 9. Segue: la sopravvivenza dell’opposto decreto in caso di tempestiva riassunzione ex art. 50, comma 1, c.p.c. 10. Accoglimento in rito dell’opposizione a seguito dell’accertato difetto di giurisdizione del giudice dell’ingiunzione: i limiti della c.d. translatio iudicii prevista dall’art. 59 l. 69 del 2009 e dall’art. 11 c.p.a. 11. Segue: l’efficacia conservativa prevista dall’art. 59 l. n. 69 del 2009 e dall’art. 11 c.p.a. quale conseguenza di una semplice translatio actionis (e non iudicii). 12 Segue: caducazione dell’opposto decreto per accertato difetto di giurisdizione del giudice dell’ingiunzione.