“[…] qualora, in un giudizio introdotto nei suoi confronti da una pluralità di parti, la parte rimasta
soccombente nei confronti di alcune e vittoriosa nei confronti di altre sull’esito finale della lite e che
sia risultata soccombente in via effettiva nei confronti delle prime e in via virtuale nei confronti delle
seconde riguardo ad una questione idonea a definire il giudizio (nella specie di prescrizione), proponga
un ricorso contro le une e le altre, fondato solo su un motivo inerente a detta questione, la situazione
di inammissibilità originaria del ricorso contro le seconde, per non esservi nei loro confronti
soccombenza effettiva del ricorrente principale […]
Cass. civ., Sez. III, 14 marzo 2022, n. 8096
in Riv. di diritto process., 1, 2023, pag. 316 e ss., con commento di Filippo Nicolai, L’impugnazione
principale del soccombente su sola questione e sopravvenienza dell’interesse a impugnare.