“[…] qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella
sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di
inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al
giudice di merito […]
Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2022, n. 30730
– in Guida al Diritto, 49/50, 2022, pag. 63.