“[…] l’art. 366 c.p.c., nel dettare le condizioni formali del ricorso, ossia i requisiti di “formacontenuto” dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, configura un vero e proprio “modello
legale” del ricorso per cassazione, la cui mancata osservanza è sanzionata con l’inammissibilità del
ricorso stesso.
Con particolare riferimento al requisito della “esposizione sommaria dei fatti della causa” (art.
366 c.p.c., comma 1, n. 3), che deve avere ad oggetto sia i fatti sostanziali che i fatti processuali
necessari alla comprensione dei motivi, va osservato che esso è posto, nell’ambito del modello
legale del ricorso […]
Cass. civ., Sez. III, 18 ottobre 2022, n. 30485
– in Guida al Diritto, 49/50, 2022, pag. 62 e ss.