“[…] la mancata comunicazione alla parte costituita, a cura del cancelliere, ai sensi dell’art.
176 c.p.c., comma 2, dell’ordinanza istruttoria pronunciata dal giudice fuori udienza provoca la
nullità dell’ordinanza stessa, per difetto dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello
scopo, nonchè la conseguente nullità […]
Cass. civ., Sez. II, 6 luglio 2022, n. 21439
– in Guida al Diritto, 43, 2022, pag. 106.