Giustizia civile

GIUSTIZIA CIVILE: Notificazioni in materia civile – Notificazione telematica effettuata dall’avvocato (nella disciplina anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022) – Mancata consegna del messaggio per “casella piena” o per altra causa imputabile al destinatario – Perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario – Esclusione – Conservazione degli effetti per il mittente – Tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio – Necessità

Nel regime antecedente alla novella recata dal D.Lgs. n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo PEC
eseguita dall’avvocato ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994 non si perfeziona nel caso in
cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come
nell’ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura “casella piena”),
ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna. Ne consegue che il notificante, ove
debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare
tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss.
c.p.c., potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della
originaria notificazione inviata a mezzo PEC.

Cass. civ., Sez. Unite, 05 novembre 2024, n. 28452 in Guida al Diritto, pag. 30, con commento di Carmelo Minnella: “Notifica avvocato via Pec: serve un secondo invio se c’è l’avviso di “casella posta piena”

vedi il documento