“[…] se l’appellante sceglie di notificare l’atto di impugnazione presso lo studio del procuratore
della parte avversa risultante dall’albo professionale, anzichè presso l’indirizzo risultante dagli atti
di primo grado […]
Cass. civ., Sez. II, ord. 16 febbraio 2022, n. 15564
– in Guida al diritto, 24, 2022, pag. 47 e ss., con commento di Eugenio Sacchettini, Nella
predisposizione del ricorso la trappola del cambio di indirizzo.