Giustizia civile

GIUSTIZIA CIVILE: Gli argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c.

Roberto Poli, Gli argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c., in Riv. di diritto processuale, 2, 2022, pag. 460 e ss.

SOMMARIO: 1. Premessa e posizione del problema. 2. Esegesi dell’art. 116, co. 2, c.p.c. e prime considerazioni sull’efficacia probatoria del contegno processuali delle parti. 2.1. Segue: le risposte delle parti in sede di interrogatorio libero e l’ingiustificato rifiuto a consentire l’ispezione. 2.2. Prime conclusioni: i “fatti processuali” di cui all’art. 116, co. 2, c.p.c. non costituiscono prove libere, né “fatti noti” su cui fondare le presunzioni semplici ex art. 2927 c.c. 2.3. Il contegno processuale delle parti  quale elemento da cui desumere argomenti di valutazione delle prove in senso proprio: critica. 2.4. Segue: il contegno processuale delle parti quale elemento da cui desumere argomenti in merito alla credibilità delle parti circa la verità delle rispettive allegazioni.  2.5. Segue: la possibilità di desumere argomenti di prova quale deterrente da un lato e conseguenza sfavorevole dall’altro nei confronti del comportamento della parte che ostacola, limita o impedisce la realizzazione di una piena ed esauriente istruttoria sui fatti di causa, ovvero i tentativi di composizione della lite diversi dal giudizio. 2.6. Rilevanza ed efficacia degli argomenti di prova. 2.7. Obbligo di motivazione e sindacato in Cassazione.