“[…] Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della
controversia va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza
degli onorari di avvocato nell’opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile
dall’interpretazione sistematica […]
Cass. civ., Sez. II, 11 febbraio 2022, n. 4520
– in Guida al diritto, 14, 2022, pag. 59.