1. Qualora l’amministrazione, nell’adozione di un nuovo provvedimento a seguito di ordinanza
cautelare propulsiva (remand), manifesti in maniera espressa e inequivoca che tale determinazione
sia il frutto di una nuova e autonoma volontà di provvedere sulla vicenda sub iudice (e non mera
esecuzione a quanto statuito nell’ordinanza cautelare) sarà possibile qualificare quest’ultima a guisa
di nuovo provvedimento amministrativo, sostitutivo del precedente, con conseguente cessazione della
materia del contendere ovvero improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuto difetto di
interesse, a seconda se il nuovo atto abbia contenuto satisfattivo, o meno, della pretesa dedotta in
giudizio dal ricorrente. (1)
2. “… la richiesta di una c.d. ordinanza di remand all’amministrazione affinché sia costretta a
rinnovare la valutazione della vicenda ancor prima che su di essa si decida con sentenza, non può
considerarsi processualmente in toto compatibile (specialmente sotto il profilo dogmatico: essendo
ben noto come, a dispetto di ciò, essa nella prassi curiale continui a essere fin troppo applicata) né
con lo strumento decretale, né, più in generale, con la stessa sede cautelare: e ciò perché andrebbe
considerato che per sua natura il provvedimento cautelare non dovrebbe poter definire il giudizio
sull’atto impugnato (né, dunque, potrebbe ordinare di confezionarne uno nuovo, impugnabile con
motivi aggiunti, facendo così rinascere il processo dalle sue ceneri sol perché il giudice abbia scelto
di non percorrere la via maestra della definizione della causa con sentenza), essendo solo con la
sentenza che il giudice deve decidere il giudizio, sicché appare quantomeno opinabile che abbia il
potere di (obbligare le parti a) far cessare la materia controversa (circa uno specifico
provvedimento) con una mera pronuncia ordinatoria e cautelare; Ritenuto che, ove si convenga su
tale ultimo profilo, non residuino possibilità diverse – altrimenti risultando dogmaticamente fuori
sistema, in senso processuale, il c.d. remand – dal considerare tale ordinanza o un mero
suggerimento, non coercibile, rivolto all’amministrazione (a ciò essendo però fin troppo facile
replicare che il giudice fa sentenze, ordinanze e decreti, ma non dà consigli, né fa inviti, alle parti);
ovvero, quale unica altra alternativa, dal postulare che l’efficacia della pronuncia sollecitata dal
giudice (in difetto di una diversa autodeterminazione amministrativa, che però risulti in modo
espresso essere stata assunta con spontanea volizione di definitività, e non già imposta iusso iudicis)
non dispieghi effetti più che interinali, ossia destinati a caducarsi ex se con la decisione della causa
nel merito” (2).
T.A.R. Sicilia Catania – Sezione Terza – Sentenza 5 marzo 2025, n. 818.