Giustizia Amministrativa

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA:  1. -Pronuncia di annullamento giurisdizionale, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti – Obbligo della P.A. di riedizione del potere amministrativo -Sussiste -Mancato rispetto dei limiti tracciati dal giudice in sede di annullamento -Giudizio di ottemperanza -Esperibilità.

1. È senz’altro vero che l’annullamento giurisdizionale contenuto nella pronuncia della cui esecuzione
si controverte facesse salva l’adozione di ulteriori provvedimenti da parte dell’Amministrazione
senza alcun obbligo, per quest’ultima, di emanare un provvedimento satisfattivo dell’interesse
pretensivo del ricorrente.
È, però, altrettanto vero che la riedizione del potere amministrativo in seguito ad un giudicato di
annullamento si consuma in uno spazio di discrezionalità più ridotto e cioè nei limiti tracciati dal
giudice che esercita il sindacato di legittimità sull’atto.
Nel caso portato all’attenzione del Collegio, l’Amministrazione resistente ha correttamente
sollecitato un nuovo esame della vicenda da parte del Comitato di verifica per le cause di servizio ma
quest’ultimo organo tecnico ha disatteso il contenuto conformativo della pronuncia – recante
l’obbligo di una motivazione rafforzata e di una verifica di tutti i precedenti di servizio del ricorrente.

TAR Puglia, Bari, Sezione Terza, Sentenza 24 gennaio 2025, n. 102.

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