1. Il ricorso è innanzitutto inammissibile in quanto volto a chiedere l’ottemperanza di una sentenza
di rito, con la quale il Consiglio di stato si è pronunciato ai sensi dell’art. 35 comma 1 c.p.a.
dichiarando “l’improcedibilità del ricorso proposto in primo grado, nonché dell’appello proposto
dalla Provincia di Foggia avverso l’originario accoglimento del ricorso stesso” (così la motivazione
e in termini analoghi il dispositivo).
Con la sentenza di cui è qui chiesta l’ottemperanza, pertanto, non è stato attribuito il bene della vita.
Posto che il giudizio di ottemperanza costituisce un istituto finalizzato a garantire l’effettività della
tutela e quindi la capacità del processo di garantire alla parte vittoriosa il bene della vita del quale sia
stata accertata la spettanza, nel caso di specie viene a mancare il presupposto per l’attivazione della
giurisdizione di merito del giudice amministrativo, funzionale ad adeguare la situazione di fatto alla
situazione di diritto scolpita nel giudicato o, comunque, nella sentenza esecutiva.
Di qui, l’inammissibilità del ricorso.
2. Per regola generale del sistema processuale italiano, l’interpretazione resa dal giudice per definire
una controversia non vincola il giudice di una successiva causa, che debba interpretare la stessa legge
per scrutinare un altro atto. E’ fatto salvo il caso dell’ottemperanza e del relativo giudizio in quanto
è “dovere dell’amministrazione di non adottare atti che contrastino con l’accertamento giudiziale e
il conseguente effetto conformativo” (Ad. plen. 15 gennaio 2013 n. 2).
3. L’effetto conformativo si apprezza in particolare rispetto alle pronunce caducatorie non
autoesecutive (volte a soddisfare un interesse pretensivo): l’Amministrazione deve riesercitare il
potere rispettando la sentenza di annullamento, anche in relazione all’esegesi della norma di legge
(nei limiti esplicitati dal giudice che ha caducato l’atto) e così il giudice dell’ottemperanza è tenuto a
verificare il rispetto dell’esegesi illustrata dal giudice della cognizione; pertanto, l’interpretazione del
giudice della cognizione vincola l’Amministrazione e quindi indirettamente, e nei termini illustrati,
il giudice dell’ottemperanza.
4. Nel caso di sentenza caducatoria autoesecutiva (volta a soddisfare un interesse oppositivo), invece,
il vincolo che deriva dal giudicato riguarda l’atto annullato (cioè l’oggetto dell’accertamento), sicché
l’Amministrazione non potrà riadottare un atto dello stesso tenore, in mancanza di sopravvenienze,
così assicurando effettività al bene della vita attribuito dal giudice della cognizione.
Consiglio di Stato – Sezione Quinta – Sentenza 14 febbraio 2025, n. 1235.