“[…] il danno lamentato dall’appellante è conseguito alla demolizione che – per le modalità con cui è
stata concretamente eseguita (senza cioè neppure notificare l’ordinanza contingibile e urgente,
assegnare all’interessato un termine per effettuare la messa in sicurezza del fabbricato o far precedere
l’esecuzione dei lavori […]
Cons. Stato, Sez. V, 26 maggio 2023, n. 5210