“[…] la legittimazione ad agire di associazioni rappresentative di interessi collettivi o diffusi
«presuppone l’attinenza della questione dibattuta al perimetro delle finalità statutarie
dell’associazione, e che gli effetti del provvedimento impugnato incidano sullo scopo istituzionale
dell’ente collettivo […]
Tar Lazio – Roma, Sez. III quater, 29 agosto 2022, n. 11288