“[…] la cancellazione dal ruolo, seppure solo d’ufficio, [è] ammissibile solo nei riti connotati
dall’impulso di parte (ossia che richiedono una istanza di fissazione di udienza) e non anche nei riti
connotati dall’impulso d’ufficio (nei quali la fissazione di udienza avviene d’ufficio e deve essere
disposta entro termini specifici, qui quelli di cui all’art. 87 c.p.a.), posto che la cancellazione del
ruolo è finalizzata al decorso del termine […]
Cons. Stato, Sez. V, decreto 1 giugno 2023, n. 697