“[…] Posto che l’art. 113 c.p.a. prevede che il “giudizio di ottemperanza si propone, nel caso di
cui all’art. 112 comma 2, lettere a) e b) al giudice che ha emesso il provvedimento della cui
ottemperanza si tratta” e che, per contro, nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
di cui al D.P.R. N. 1199/1971 la Sezione consultiva, anche in sede cautelare, si limita ad esprimere
un parere, ancorché vincolante […]
Cons. Stato, Sez. consultive, 28 febbraio 2022, n. 475
– in Il Foro amm., 2, 2022, pag. 198 e ss.