1. In applicazione delle argomentazioni della sentenza dell’Adunanza plenaria n. 16 del 2024, nel caso
in cui il giudice di primo grado abbia erroneamente dichiarato irricevibile il ricorso di primo grado,
sulla base di un’inesatta percezione e qualificazione della posizione soggettiva azionata deve disporsi
l’annullamento con rinvio primo giudice, ai sensi dell’art. 105, comma 2, c.p.a. (1).
2. L’annullamento con rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 105, comma 2, c.p.a. può
essere disposto dal Consiglio di Stato anche senza la necessità di previa segnalazione di tale possibile
esito alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a. anche laddove l’appellante abbia articolato un ulteriore
motivo relativo al merito della pretesa, chiedendo di accertarne la fondatezza nel solo grado di
appello. Da un lato, infatti, il giudice che accolga il motivo di gravame condizionante il regime
dell’azione non è vincolato al petitum della parte in relazione alle conseguenze processuali di tale
accoglimento (ove esso differisca dalla soluzione indicata dalla norma processuale interpretata alla
stregua del diritto vivente); dall’altro, un simile esito non consegue ad una “questione rilevata
d’ufficio”, ma all’accoglimento della questione dedotta dalla parte appellante, cui si ritenga di
applicare la conseguente disciplina processuale. (2).
(1) Conformi: Successivamente a Cons. Stato, Ad. plen., 16 del 2024 (oggetto della News n. 118 del 17
dicembre 2024): C.g.a. 17 marzo 2025, n. 178; Cons. Stato, sez. III, 5 febbraio 2025, n. 909. Difformi:
Successivamente a Cons. Stato, Ad. plen., 16 del 2024 (oggetto della News n.118 del 17 dicembre 2024):
Cons. Stato, sez. VI, sentenza non definitiva, 21 febbraio 2025, n. 1483 (oggetto della News n. 19 del 5 marzo
2025) che ha rimesso la questione alla Plenaria.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini.
Consiglio di Stato – Sezione Terza- Sentenza 21 marzo 2025, n. 2340.