Giustizia Amministrativa

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: -Processo amministrativo -Sentenza –Assenza o difetto assoluto di motivazione -Nullità – Rimessione al primo giudice -Necessità.

Anche alla luce del principio processuale di cui all’art. 156, comma 2, c.p.c. la motivazione
rappresenta un requisito formale (oltre che sostanziale) indispensabile affinché la sentenza raggiunga
il suo scopo. Costituisce pertanto un’ipotesi di nullità della sentenza, che giustifica l’annullamento
con rinvio, in base agli artt. 88, comma 2, lett. d) e 105, comma 1, c.p.a., il difetto assoluto di
motivazione che ricorre quando le anomalie argomentative sono di gravità tale da collocare la
motivazione al di sotto del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 5, Cost. L’assenza o
il difetto assoluto della motivazione, quale elemento indefettibile che consenta di rinvenire un
concreto esercizio di potestas iudicandi (art. 88 c.p.a.), impedisce infatti al giudice di appello di
esercitare un qualsivoglia sindacato di tipo sostitutivo per essere mancata, nella sostanza, una
statuizione sulla quale egli possa incidere, seppure nella forma di integrazione/emendazione delle
motivazioni. (1)
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 28 ottobre 2024, n. 8595; sez. VI, 1 settembre 2023, n. 8140; Ad. plen., 30
luglio 2018, nn. 10 e 11 (News UM n. 49 del 2018). Sul difetto assoluto di motivazione anche Cass. civ., sez.
un., 3 novembre 2016, n. 22232; sez. I, 5 luglio 2023, n. 19045; 5 aprile 2023, n. 9422. Si segnala altresì la
recente sentenza Cons. Stato, Ad. plen., 20 novembre 2024, n. 16 (oggetto della News UM n. 118 del 17
dicembre 2024) che – precisando e chiarendo le ipotesi di rimessione al primo giudice delineate da Cons.
Stato, Ad. plen., 30 luglio 2018, nn. 10 e 11 soprarichiamato – ha ritenuto che l’art. 105, comma 1, c.p.a.,
nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la
nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso
di primo grado, errando palesemente nell’escludere la legittimazione o l’interesse del ricorrente.

Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza 10 febbraio 2025, n. 1038.

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