“[…] Gli organi giurisdizionali non sono, invece, tenuti a disporre il rinvio pregiudiziale qualora
constatino che la questione sollevata non sia rilevante o che la disposizione del diritto dell’Unione
di cui trattasi sia già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte, ovvero che la corretta
applicazione del diritto dell’Unione si imponga con tale evidenza da non lasciar adito a
ragionevoli dubbi […]
Cons. Stato, Sez. IV, 10 giugno 2022, n. 4741
in Giurisprudenza italiana, 8-9, 2022, pag. 1806 e ss., con commento di Claudio Contessa, Presupposti delle ordinanze di rimessione alla CGUE.