“[…] Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato […]
Si tratta infatti di un motivo nuovo, proposto per la prima volta in appello […]
Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Sez. Giurisd., 16 giugno 2021, n. 534
– in Il Foro italiano, 9, 2021, pag. 430 e ss.