Il Collegio, pertanto, pur consapevole della infondatezza della pretesa dell’appellante e della
ingiustificata protrazione dei tempi del processo collegati alla pendenza della questione
pregiudiziale, al solo fine di ottemperare al dovere di rinvio pregiudiziale da parte del Giudice
nazionale di ultima istanza ed in considerazione del fatto che l’inosservanza di siffatto dovere
determina una diretta responsabilità dello Stato membro […]
Cons. Stato, Sez. VI, 5 agosto 2020, n. 4943