“[…] non vi è più interesse, in capo alla società appellante, ad una pronuncia di annullamento dei
provvedimenti del Comune […] originariamente impugnati […] in quanto risulta per tabulas che
attualmente la società […] può esercitare l’attività […] come da autorizzazione […] rilasciata dal
predetto Comune […] la quale ha pertanto superato e sostituito l’originario diniego impugnato.
Né è possibile accertare l’illegittimità dei suddetti provvedimenti comunali a fini meramente
risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a […]
C.g.A., Sez. giurisd., 21 luglio 2022, n. 851