“[…] ai sensi dell’art. 32 del codice del processo amministrativo, è ammissibile il gravame di più
atti con un unico ricorso, qualora sia ravvisabile una connessione procedimentale o funzionale fra
gli stessi, in quanto ineriscano al medesimo rapporto amministrativo […], ovvero vi sia un rapporto
di presupposizione logico-giuridica […]
Tar Puglia – Bari, Sez. Unite, 6 dicembre 2022, n. 1665