“[…] non può, anzitutto, non rilevarsi il dato della mancata costituzione in giudizio del Comune […],
circostanza che, sia pur non consentirebbe, secondo parte della dottrina, l’operatività piena del
principio di non contestazione (che l’art. 64 cpv. del c.p.a. limita, in particolare, “ai fatti non
specificatamente contestati dalle parti costituite”), pur tuttavia fa registrare, inevitabilmente, l’assenza,
in atti, di una prospettazione alternativa – sul piano giuridico – atta a contrastare le deduzioni di parte
ricorrente […].
Tar Campania – Salerno, Sez. II, 17 luglio 2023, n. 1735