“[…] poiché il rimedio dell’opposizione di terzo ordinaria è concesso dall’art. 108, comma 1, c.p.a.
«contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata
tra altri soggetti …. quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi», la giurisprudenza di
questo Consiglio esclude che vi possa fare ricorso […]
Cons. Stato, Sez. II, 13 ottobre 2022, n. 8755
– in Il Foro amm., 10, 2022, pag. 1257.