“[…] del tutto legittimamente il primo giudice ha compiuto l’accertamento incidentale di cui
all’articolo 34, comma 3, c.p.a. in stretta connessione con la delibazione della domanda di
risarcimento, sebbene abbia poi reputato superfluo l’esame analitico dei motivi di censura formulati
dalla ricorrente in ragione della ritenuta carenza di prova del danno risarcibile […]
Cons. Stato, Sez. IV, 11marzo 2022, n. 1731
in Il Foro amm., 3, 2022, pag. 369